GUIDA PRATICA Contratto di rioccupazione, novità prevista dal Sostegni-bis L′art. 41 del D.L. 73/2021, meglio noto come Decreto Sostegni-bis, ha introdotto - in via del tutto eccezionale per il periodo dal 1 luglio al 31 ottobre 2021 - il cd. contratto di rioccupazione per la stipula di un contratto a tempo indeterminato. Il contratto, in particolare, è finalizzato al reinserimento occupazionale dei lavoratori che versino in stato di disoccupazione attraverso un progetto della durata di 6 mesi. Il datore di lavoro può beneficiare di uno sgravio del 100% dei contributi a suo carico nel limite di 6.000 euro annui. È inoltre prevista la cumulabilità con eventuali altre agevolazioni contributive.L′obiettivo è quello di incentivare l′inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell′art. 19 del D.lgs. n. 150/2015, nella fase di ripresa delle attività dopo l′emergenza epidemiologica. Il contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Riassunzione contratto a tempo indeterminato, campo di applicazione Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all′art. 31 del D.lgs. n. 150/2015, l′esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l′assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Contratto di riassunzione, condizioni, durata e stipula Condizione per l′assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l′adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Contratto di riassunzione, il recesso Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell′art. 2118 cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Riassunzione dipendente 2021, importi Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l′esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all′Istituto nazionale per l′assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.Resta ferma l′aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Contratto di rioccupazione, revoca dell′esonero Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell′esonero e il recupero del beneficio già fruito.Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell′esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo.In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto. Rioccupazione dipendente 2021, cumulabilità Il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.Si ricorda, al riguardo, che il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell′economia nell′attuale emergenza del COVID-19, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.L′efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell′articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell′Unione europea, all′autorizzazione della Commissione europea.Norme e Prassi Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021